Art. 1.
(Elenco funzionale delle isole minori italiane).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola, di cui all'allegato A alla presente legge.
      2. Il Ministero dell'interno, di intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tale fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili indicati al medesimo comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete INTERNET.
      3. Gli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui al comma 1, incluse le comunità isolane ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

          a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presìdi sanitari, al diritto allo studio, alla formazione professionale;

          b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

Pag. 6

          c) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai seguenti settori:

              1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro e teleformazione;

              2) servizi di trasporto e di navigazione, assistiti da reti satellitari e via cavo;

              3) produzioni energetiche alternative;

              4) smaltimento di rifiuti;

              5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

          d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;

          e) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

              1)  la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi, nonché di istituire appositi ticket di ingresso;

              2)  agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva.

      4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolane previsti dal comma 3, l'elenco è trasmesso al Parlamento, alle amministrazioni centrali dello Stato, alle Agenzie istituite ai

 

Pag. 7

sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.